le imbarcazioni da diporto - Scuola Nautica Teseo

Vai ai contenuti

Menu principale:

le imbarcazioni da diporto

La Legge 11 febbraio 1971, n°50 come modificata dal Decreto Legge del 16 giugno 1994 n°378 convertito con modificheLeggedell’8 agosto 1994 n°498, definisce l’unità da diporto come ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto. Tali costruzioni sono denominate:

  • “NAVE DA DIPORTO” - ogni costruzione a motore o a vela, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezzatutto superiore ai 24 metri. Ha l’obbligo di esporre la bandiera nazionale;

  • “IMBARCAZIONE DA DIPORTO” - ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuorisuperiore a metri 10 se a motore, o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario e comunque fino a24. Ha l’obbligo di esporre la bandiera nazionale;

  • “NATANTE DA DIPORTO” - che comprendono:

1) Le unità da diporto a remi;
2) Unità da diporto non iscritte ai R.I.D. ( Registro Italiano Diporto)aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri se a motore e a 10 metri se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 10 V. Non hanno l’obbligo di esporre la bandiera nazionale.

“UNITA’ DA DIPORTO A VELA CON MOTORE AUSILIARIO” è quella il cui rapporto tra superficie in metri di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse,l’eventuale fiocco, genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in KW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.

“MOTOVELIERO” è l’unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui rapporto tra superficie in metridi tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse,l’eventuale fiocco, genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in KWsuperiore o uguale rispettivamente a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o 2,72.

“LUNGHEZZA FUORI TUTTO” è la distanza, misurata in linea retta , tra il punto estremo anteriore della prora epunto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, falchette e similari.

I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione e della relativa licenza e possono navigare entro 6 miglia dalla costa, quelli comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi,tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro il limite di 1 migliocosta (l’Autorità Marittima può estendere o ridurre detto limite in relazione a particolari condizioni locali). Il natante viene iscritto, può essere abilitato alla navigazione senza alcun limite, purché riconosciuto idoneo.’unità, se iscritta nel registro, viene classificata come imbarcazione con gli effetti giuridici che ciò comporta.Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nei registri tenuti presso:

  • Le Capitanerie di Porto

  • Gli Uffici Circondariali Marittimi

  • Gli Uffici Locali Marittimi

  • Le Delegazioni di spiaggia autorizzate

  • Le Motorizzazioni Civili

Torna ai contenuti | Torna al menu