normativa - Scuola Nautica Teseo

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I tipi di patente nautica per il diporto
La nuova legge sul diporto, prevede 3 tipi di patente, classificandole in:

  • patente di categoria A abilita alla conduzione di natanti ed imbarcazioni (entro e/o oltre le 12 miglia dalla costa)

  • patente di categoria B per la conduzione di navi da diporto. Per sostenere questo esame il candidato deve essere in possesso della patante nautica completa(vela e motore) senza limiti da almeno tre anni.

  • patente di categoria C abilita alla direzione di natanti ed imbarcazioni


Skipper professionali
lo skipper, termine non correttamente usato per individuare i comandanti di imbarcazioni da noleggio, diventa Ufficiale della navigazione del Diporto.
La nuova legge sul diporto, introduce i nuovi titoli relativi ai comandanti di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, mentre il vecchio titolo di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio" rimane tutt'ora valido.

Marcatura CE
La nuova direttiva 94/25/CE, recepita anche dalla normativa italiana, definisce i nuovi limiti di navigazione delle varie unità, non più in base alla distanza dalla costa, ma alle condizioni meteo.
L'osservanza dei nuovi limiti è competenza del comandante dell'unita'.

  • categoria A senza alcun limite

  • categoria B vento fino a forza 8 - mare con onde fino a 4 metri.

  • categoria C vento fino a forza 6 - mare con onde fino a 2 metri

  • categoria D in acque protette con vento fino a forza 4 ed onde fino a 0,3 metri


solamente le dotazioni di sicurezza determinano i limiti di navigazione dalla costa
le unità non di categoria CE mantengono i precedenti limiti di navigazione.

Ricordiamo che la navigazione oltre le 12 miglia, cioè al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla convenzione internazionale di Montego Bay del 1982, ratificata anche dall’Italia, questa convenzione prevede che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali, sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera).

Zattere per la navigazione entro 12 miglia
Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle unita' da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche:
 a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «A»:
1. paragrafo 1, lettera i) - il fondo della zattera isolato contro il freddo non e' richiesto;
2. paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera non e' richiesta;
3. paragrafo 5, lettera b) - la zattera deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacita' totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri;
4. paragrafo 6, lettera h) - il materiale retroriflettente da installare per meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
5. paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono richieste;
6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:



tipo di dotazione

quantità

Soffietto di gonfiamento

1

Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a)

1

Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche conservate separatamente in una busta stagna

1

Sassola

1

Kit di riparazione (b)

1

Pagaie

2

Spugna

2

Fischietto

1

Contenitore di acqua (per persona)

0,250 litri

(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbetta della zattera.
(b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure emastice adatti.b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti.

Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo contenitore.
Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «E» aldecreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».

La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

Equivalenze
Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione Europea oaderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.

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